Lo scorso 24 febbraio la Lega Nazionale Professionisti Serie A ( LNPA) ha redatto le linee guida che riguardano, come si legge nel comunicato, “ la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi relativi alle seguenti competizioni nazionali di calcio da essa organizzate per le stagioni 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028 – 2028/2029: Campionato di Serie A, Coppa Italia, Supercoppa, Campionato Primavera, Coppa Italia Primavera, Supercoppa Primavera“.
Nella giornata di ieri l’Antitrust, l’ente che si occupa della tutela della libera concorrenza, ha approvato quelle linee, indispensabili per la creazione del bando che avrà ad oggetto i diritti tv del nostro calcio.
Un’approvazione arrivata in ritardo, vista la possibilità concessa alla Lega di redigere un bando che prevedesse vendita dei diritti tv non più di durata triennale, bensì quinquennale.
Vediamo quali sono state le conclusioni dell’Antitrust, e soprattutto le richieste sulle spinose questioni su prezzi e piattaforme partecipanti.
Diritti tv Serie A: i paletti dell’Antitrust
Due i punti fondamentali per l’Antitrust nella creazione del bando: consentire la libera concorrenza e l’articolazione di pacchetti di partite estremamente equilibrati.
Come si legge nel bollettino infatti ” l’articolazione dei pacchetti dovrà necessariamente essere tale da consentire a diversi operatori, a prescindere dalla piattaforma di riferimento in cui operano, di rappresentare reciprocamente alternative in grado di esercitare una pressione concorrenziale. In primo luogo in termini di abbassamento del livello generale dei prezzi praticati ai consumatori finali per la visione delle partite della LNPA.”
Una libera concorrenza che come prosegue il comunicato ” senza la previsione di esclusive o di altri meccanismi contrattuali aventi un contenuto o effetto analogo, caratterizzati da vincoli con durata pluriennale, ha l’effetto di stimolare una concorrenza fra diversi operatori basata sul prezzo e sulla qualità del servizio. Ciò determina un beneficio non solo a favore dei consumatori in termini di abbassamento dei prezzi di fruizione del servizio, ma anche della stessa LNPA, che potrebbe ricevere richieste di assegnazione al rialzo da parte di diversi operatori anche laddove intenda operare una distribuzione diretta.”
Per l’equilibrio dei pacchetti l’Ente ha cosi definito i criteri per la loro articolazione:
a) criterio quantitativo: il pacchetto più piccolo include almeno un quarto delle gare del pacchetto
più grande, qualunque sia la modalità di vendita;
b) criterio qualitativo: il pacchetto più piccolo include gare giocate in finestra oraria singola (dalle
ore 18.00 in poi) nell’arco del Campionato in numero pari almeno alla metà delle gare contenute in
tale pacchetto.
Secondo l’Authority questi criteri ” devono portare alla predisposizione di pacchetti conformi ai principi di equità, trasparenza e non discriminazione. Con specifico riferimento all’effettivo equilibrio tra i medesimi, specialmente in termini qualitativi e di appetibilità degli eventi. In altri termini, occorre che i pacchetti siano disegnati in modo tale da sviluppare offerte ai consumatori finali in concorrenza e non complementari. Ciò, in particolare, può essere raggiunto attraverso un’eliminazione delle esclusive con pacchetti che abbiano una parte consistente di eventi condivisi.”